IISS De Nittis

Costi contabilizzati

La presente sotto-sezione non è compilata poichè l’obbligo di cui all’art. 32, comma 2 del D. L.vo 33/2013, che richiama il precedente art. 10, comma 5 del medesimo decreto, riguarda le amministrazioni centrali.

Norme di riferimento – art. 32, comma 2, lettera a) + art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 33/2013

Art. 32, comma 2, lettera a)
“Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.”

Art. 10, comma 5
“Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.”